FAQ
Le risposte ai quesiti ricorrenti sono pubblicate in questa pagina, quando
disponibili.
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Ai fini del calcolo dell'indicatore in questione, i Mezzi di terzi sono da intendersi quale sommatoria delle seguenti voci dello Stato patrimoniale (ex art. 2424 del c.c.):
- B) Fondi per rischi ed oneri;
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo;
- E) Ratei e risconti.
Il Capitale proprio corrisponde invece alla voce A dello Stato patrimoniale “Patrimonio netto” (ex art. 2424 del c.c.)
Ai fini del calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria, i Ricavi di Vendita corrispondono, come previsto dall’art. 2425 del c.c., alla voce A1 del Conto economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
Con riferimento al quesito, si precisa che, in conformità anche con quanto disposto al par. 4.1(1) lettera w. dell'Avviso, il soggetto richiedente ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'Art. 14(16) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in base al quale "Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto ...".
Le perizie previste al paragrafo 3.1, punto 5, lettere b), c) e d) dell’Avviso devono essere presentate in forma distinta, poiché devono essere redatte da tecnici aventi competenze diverse. In particolare, la prima (lettera b) deve essere redatta da un tecnico con almeno 10 anni di esperienza nel settore di riferimento dell’intervento (par. 2.3, punto 9), utilizzando il format previsto all’Allegato 2 dell’Avviso. La seconda (lettera c), da produrre qualora il progetto preveda costi relativi a “Suolo aziendale e sue sistemazioni”, deve essere redatta da un tecnico abilitato, con competenze specifiche nel settore di riferimento della specifica spesa (par. 2.4.1, punto a.1). La terza (lettera d), da prodursi qualora il progetto preveda costi relativi ad “Attivi immateriali”, deve essere redatta da un tecnico abilitato, con competenze specifiche nel settore di riferimento della specifica spesa (par. 2.4.1, punto a.4).
Come riportato al paragrafo 2.3. Interventi finanziabili, punto 1 “i progetti finanziabili a valere sull’Azione 1.6.1 del PR Campania FESR 2021-2027 devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore…” e, punto 3, “Gli interventi finanziabili prevedono: a. la realizzazione di investimenti produttivi, per come definiti al successivo punto 4, necessari ai fini dello sviluppo o della fabbricazione della tecnologia critica proposta o alla salvaguardia ed al rafforzamento della catena del valore relativa alla tecnologia medesima; b. eventuali attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono pertanto ammissibili laddove funzionali ai fini di cui sopra.
Non è prevista una soglia minima per quanto attiene agli investimenti produttivi, ma va tenuto comunque conto che gli interventi devono, pena l’inammissibilità, prevedere un totale spese ammissibili non inferiore a € 2.500.000,00;
Come stabilito al paragrafo 3.1, comma 2 dell’Avviso, la domanda di accesso all’agevolazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto proponente, autenticandosi attraverso SPID, CIE o CNS. Tale modalità di identificazione è conforme all’articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii). Non è prevista la possibilità di delegare la presentazione a soggetti terzi.
In caso di aggregazioni stabili, il soggetto beneficiario è l’aggregazione e non i singoli soggetti che ne fanno parte. I requisiti che devono essere posseduti dal beneficiario (aggregazione) sono richiamati al paragrafo 2.2 dell’Avviso.
L’Avviso non stabilisce un limite massimo predefinito per l’investimento ammissibile o per il contributo erogabile per singolo progetto. Tuttavia:
- • È richiesto un importo minimo delle spese ammissibili pari a € 2.500.000,00, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 10, lettera e);
- • Il contributo massimo concedibile è determinato sulla base dell’intensità di aiuto, in funzione della dimensione dell’impresa, come previsto al paragrafo 2.5, comma 1 e 2.
L’Avviso non prevede una percentuale minima per gli investimenti produttivi, che tuttavia rappresentano il fulcro del progetto; agli investimenti produttivi possono eventualmente essere associate attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, funzionali all’investimento stesso.
così come riportato al punto 2.1 Soggetti ammissibili, i beneficiari possibili sono le imprese di qualsiasi dimensione, in forma singola o aggregata in consorzi, società consortili o contratti di rete con soggettività giuridica (aggregazioni stabili), in possesso dei requisiti di cui al par. 2.2.
Si specifica che in caso di aggregazione stabile, il beneficiario è l’aggregazione stessa.
Nel caso prospettato, i costi del personale fatturati alla rete dai partner dovranno essere computati a costi reali, secondo quanto sarà dettagliato nelle Linee guida di rendicontazione. Si precisa che l’applicazione del costo standard è riservata al rimborso riconosciuto dalla Regione Campania al soggetto beneficiario e non può essere applicata nei rapporti tra quest’ultimo e i soggetti aderenti all’aggregazione.
L’Avviso non prevede espresse limitazioni, purché ciascuna istanza sia presentata in forma autonoma e da un soggetto giuridico distinto, nel rispetto di tutti i requisiti previsti (par. 2.1, punto 5).
Si ricorda tuttavia che, ai sensi del medesimo paragrafo, ciascun soggetto può partecipare con una sola proposta, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.
In caso di partecipazione in forma aggregata, tramite Consorzio, Società Consortile o Contratto di Rete dotato di soggettività giuridica (aggregazione stabile), il soggetto beneficiario è l’aggregazione nel suo complesso, come previsto al paragrafo 2.1, punto 4 dell’Avviso; in tale contesto, “resta dunque esclusa la possibilità di realizzare anche solo una parte delle attività progettuali per il tramite dei singoli soggetti aggregati”.
Come richiamato al punto 2.2.1, i proponenti devono disporre, tra i requisiti di ammissibilità, “delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria (ai sensi dell’art. 73 comma2 lett. d del Reg. 2021/1060).”
Per quanto concerne le modalità di rendicontazione del personale messo a disposizione da una delle imprese aggregate, si precisa che tali costi dovranno essere computati a costi reali, secondo quanto sarà disciplinato dalle Linee guida di rendicontazione. L’applicazione del costo standard è riservata al rimborso che la Regione Campania riconosce al soggetto beneficiario e non si estende ai rapporti interni tra quest’ultimo e i soggetti partecipanti all’aggregazione.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale inerente al criterio P.2), è necessario che il soggetto proponente sia in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 7 del “Protocollo di Intesa per garantire l’occupazione di qualità nell’ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (come da dichiarazione ex Allegato 6 all’Avviso), anche delle certificazioni attestanti l'avvenuta adozione di strumenti idonei a certificarne la capacità di conformarsi alla normativa sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ossia:
- codice etico;
- rating di impresa;
- certificazione social accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (ISO 45001, già certificazione OHSAS 180001).
No. L’Avviso si rivolge – come stabilito al paragrafo 2.1, punto 1 – unicamente a imprese, in forma singola o aggregata, in possesso dei requisiti previsti al successivo paragrafo 2.2.
Sì, la partecipazione di un Organismo di Ricerca a un’aggregazione stabile (consorzio, società consortile, contratto di rete con soggettività giuridica) non costituisce un elemento ostativo. Tuttavia, come previsto al paragrafo 2.1, punto 3 dell’Avviso, il soggetto beneficiario dell’agevolazione è l’aggregazione la stessa, non i singoli soggetti che ne fanno parte. Pertanto, i requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 2.2 devono essere posseduti direttamente dall’aggregazione, in capo alla quale ricade l’obbligo di realizzare il progetto. Resta peraltro esclusa la possibilità di realizzare anche solo una parte delle attività progettuali per il tramite dei singoli soggetti aggregati.
No, la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione da parte di un’aggregazione stabile non inibisce la presentazione della domanda anche da parte di una o più imprese partecipanti all’aggregazione. In caso di aggregazioni stabili, infatti, come stabilito paragrafo 2.1, punto 3 dell’Avviso, beneficiario dell’agevolazione è l’aggregazione stessa, non già i singoli soggetti che ne fanno parte. Resta peraltro esclusa la possibilità di realizzare anche solo una parte delle attività progettuali per il tramite dei singoli soggetti aggregati.
Ciascuna delle imprese aggregate può pertanto presentare una propria domanda di accesso all’agevolazione, fermo restando che, come stabilito al paragrafo 2.1, punto 5 dell’Avviso, ciascun soggetto può presentare una sola proposta, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.
No. Il possesso del Marchio di Sovranità non rientra tra i requisiti di ammissibilità, indicati al paragrafo 2.2 dell’Avviso.
Tuttavia, come precisato al paragrafo 3.2.9, ai progetti insigniti del Marchio di Sovranità, per i quali sia stata valutata positivamente l’ammissibilità, è attribuito un punteggio pari a 90.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità che tali proposte prevedano interventi e spese coerenti con quanto previsto ai paragrafi 2.3 e 2.4 dell’Avviso.
Le spese relative alla redazione delle perizie tecniche asseverate da presentare in allegato alla domanda di accesso all’agevolazione, di cui al paragrafo 2.4.1, punto 1, lettere a.1), a.2) e a.3) e paragrafo 2.3, punto 9, non sono ammissibili, trattandosi peraltro di spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda.
Si ricorda comunque che sono ammissibili unicamente le spese riferite alle categorie di cui al paragrafo 2.4.1 dell’Avviso, purché comprovate da titoli di spesa emessi e quietanzati in data successiva alla presentazione della domanda.
Per quanto concerne gli strumenti espressamente oggetto di modifiche normative che abbiano comportato l’abrogazione o il superamento della relativa disciplina, come nel caso del cosiddetto “rating di impresa”, si precisa che tali riferimenti non sono più da considerarsi attuali o applicabili.
Sì. In attesa della messa a regime del sistema è ammessa la presentazione di un’autodichiarazione contenente i dati richiesti (ISA, ISMP, ISAR, aliquota di oscillazione e tasso applicabile) per ciascuna Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), riferiti agli ultimi quattro anni.
Tali dati devono essere desunti da documentazione ufficiale e conservati per eventuali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 6 dell’Avviso.
Ferma restando l’obbligatorietà dell’apposizione della firma digitale sull’Allegato 4 da parte del Legale rappresentante del soggetto proponente, anche i singoli soggetti sottoposti alla verifica antimafia possono firmare digitalmente i Moduli B1.
No. L’Allegato 6 deve essere presentato solo se l’impresa intende richiedere l’attribuzione del punteggio premiale previsto dal criterio P.2) dell’Avviso, dichiarando il possesso dei requisiti per l’adesione al “Protocollo di Intesa per garantire l’occupazione di qualità”. La mancata presentazione dell’Allegato 6 non preclude la partecipazione all’Avviso, ma comporta la rinuncia ai relativi punti premiali.
No. Non è ammessa la localizzazione dell’intervento su più sedi operative, ancorché riconducibili alla medesima impresa e tutte ubicate in Campania.
Come previsto al paragrafo 2.2 dell’Avviso – Requisiti di ammissibilità, l’intervento deve infatti riferirsi a un’unica sede operativa - attiva o da attivarsi secondo le modalità indicate nello stesso paragrafo - da individuarsi quale unica destinataria dell’intervento.
L’intero intervento, sia per quanto attiene agli investimenti produttivi sia per quanto concerne le eventuali attività di ricerca e sviluppo, dovrà pertanto essere realizzato esclusivamente presso tale sede.
No, le spese tecniche non rientrano tra le spese per opere murarie né in alcuna delle altre voci di spesa per investimenti produttivi ammissibili, come individuate al paragrafo 2.4.1 punto 1 dell’Avviso.
Come chiarito anche nelle Linee guida per la rendicontazione, approvate con D.D. n. 115 del 17/04/2025 , e più specificamente nella sezione dedicata alle spese ammissibili per investimenti produttivi, la voce “Opere murarie e assimilate” include esclusivamente gli interventi edili materiali (costruzione, ristrutturazione, adeguamento, impiantistica funzionale ecc.).