FAQ

Le risposte ai quesiti ricorrenti sono pubblicate in questa pagina, quando disponibili.
Per inviare un quesito, compilare il form dedicato alle FAQ.

La partecipazione alla Seconda Edizione non è preclusa alle imprese risultate ammissibili nella Prima Edizione.

Resta fermo, in ogni caso – come previsto al paragrafo 4.3 dell’Avviso – il divieto di doppio finanziamento. Come specificato al successivo punto 1), “la medesima spesa non può essere rimborsata due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura”.
A tal fine, il beneficiario è tenuto a compilare l’apposita dichiarazione di assenza di doppio finanziamento (Allegato 7), relativa all’investimento e alle spese oggetto di rendicontazione.

Inoltre, come previsto al punto 4 del paragrafo 1.4 dell’Avviso, gli aiuti non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici – nazionali, regionali o comunitari – per le stesse spese ammissibili, indipendentemente dalla forma, inclusi benefici fiscali e garanzie.

No. Ai sensi del paragrafo 2.2, punto 5 dell’Avviso, non sono ammesse modifiche alla proposta progettuale né al soggetto proponente prima dell’ammissione a finanziamento e della stipula della Convenzione.
Eventuali variazioni che intervengano successivamente all’ammissione a finanziamento potranno essere valutate dall’Amministrazione regionale, previa comunicazione.

No. Come riportato al paragrafo 2.3, punto 1 dell’Avviso, “i progetti finanziabili a valere sull’Azione 1.6.1 del PR Campania FESR 2021-2027 devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore…” e, punto 3, “gli interventi finanziabili prevedono:
a. la realizzazione di investimenti produttivi, per come definiti al successivo punto 4, necessari ai fini dello sviluppo o della fabbricazione della tecnologia critica proposta o alla salvaguardia ed al rafforzamento della catena del valore relativa alla tecnologia medesima;
b. eventuali attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono pertanto ammissibili laddove funzionali ai fini di cui sopra.

In caso di partecipazione in forma aggregata tramite Consorzio, Società Consortile o Contratto di Rete dotato di soggettività giuridica, il soggetto beneficiario è l’aggregazione nel suo complesso, come previsto dal paragrafo 2.1, punto 3, dell’Avviso. Ne consegue che i requisiti di ammissibilità economico-finanziaria, incluso l’indicatore Patrimonio netto / Immobilizzazioni > 0,4 di cui al paragrafo 2.2.1, lettera n), devono essere soddisfatti dall’aggregazione stabile e non dalle singole imprese aderenti.
Si rammenta che tutti i requisiti devono essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda, ai sensi del paragrafo 2.2.2 dell’Avviso, ed essere supportati dalla documentazione richiesta.

No. Il possesso del Marchio di Sovranità non rientra tra i requisiti di ammissibilità, indicati al paragrafo 2.2 dell’Avviso.
Tuttavia, come precisato al paragrafo 3.2.9, ai progetti insigniti del Marchio di Sovranità, per i quali sia stata valutata positivamente l’ammissibilità, è attribuito un punteggio pari a 90.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità che tali proposte prevedano interventi e spese coerenti con quanto previsto ai paragrafi 2.3 e 2.4 dell’Avviso.

No. L’Avviso non prevede percentuali minime di ripartizione tra le diverse tipologie di intervento.
Come riportato al paragrafo 2.3 dell’Avviso, i progetti finanziabili devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche, ovvero alla salvaguardia e al rafforzamento delle relative catene del valore. Gli interventi ammissibili includono:

  • • investimenti produttivi, necessari al conseguimento delle finalità del progetto;
  • • eventuali attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ammissibili laddove funzionali agli investimenti produttivi e agli obiettivi progettuali.
Resta fermo che il progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, spese ammissibili complessive non inferiori a € 1.000.000,00.

Così come riportato al punto 2.1 Soggetti ammissibili, potenziali beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione, in forma singola o aggregata in consorzi, società consortili o contratti di rete con soggettività giuridica (aggregazioni stabili), in possesso dei requisiti di cui al par. 2.2.
Si specifica che in caso di aggregazione stabile, il beneficiario è l’aggregazione stessa.

Come previsto dal paragrafo 3.2, punto 10 – P.1), il punteggio premiale è attribuito in relazione alla capacità del progetto di creare nuova occupazione ovvero di consolidare l’occupazione già esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini dell’attribuzione del punteggio rilevano le seguenti fattispecie:

  • • nuova occupazione, mediante assunzione di nuove risorse con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • • consolidamento occupazionale, mediante assunzione a tempo indeterminato di risorse precedentemente inquadrate con contratto a tempo determinato.

L’Avviso non prevede, ai fini dell’applicazione del criterio P.1), specifici vincoli relativi a età, genere o anzianità aziendale delle risorse assunte. Inoltre, poiché attiene alla capacità del progetto di creare o consolidare occupazione, le assunzioni e le stabilizzazioni devono riferirsi a risorse operanti presso la sede operativa destinataria dell’intervento localizzata nel territorio della Regione Campania.
In caso di partecipazione di aggregazioni stabili, le assunzioni e le stabilizzazioni, rilevanti ai fini del punteggio, devono essere realizzate dall’aggregazione, in qualità di soggetto beneficiario, e non dalle singole imprese che ne fanno parte.
Non rilevano, ai fini dell’attribuzione del punteggio:
- tirocini o stage;
- collaborazioni, incarichi professionali e rapporti di lavoro autonomo;
- altre forme contrattuali non riconducibili a rapporti di lavoro subordinato.
L’assunzione con contratto di apprendistato, viceversa, è considerata incremento della base occupazionale e rientra nella fattispecie della nuova occupazione.

Come previsto dal paragrafo 3.2, punto 10 – P.2), il punteggio premiale è attribuito esclusivamente ai proponenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso congiunto dei requisiti per l’adesione al “Protocollo di Intesa per garantire l’occupazione di qualità nell’ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, ratificato con DGR n. 257 del 30/05/2024, e degli strumenti idonei a certificarne la conformità alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come dichiarato nell’allegato 6 dell’Avviso. In particolare, è richiesto il possesso effettivo e congiunto di:
- tutti i requisiti di cui al punto 3 dell’allegato 6;
- tutte le certificazioni di cui al punto 4 del medesimo allegato, ovvero:
• Codice etico;
• Certificazione Social Accountability SA 8000;
• Certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori (ISO 45001).
Il possesso parziale delle certificazioni non consente l’attribuzione del punteggio premiale.

Attesa la mancata emissione a regime della relativa reportistica INAIL, è ammessa la presentazione di un’autodichiarazione del proponente contenente, per ciascuna Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e con riferimento agli ultimi quattro anni: indice ISA, indice ISMP, indice ISAR, aliquota di oscillazione e tasso applicabile. Tali dati devono essere desunti da documentazione ufficiale e conservati per eventuali verifiche.

Tenuto conto che l’obiettivo degli Avvisi Pubblici a valere sul FESR Campania 21/27 è la creazione di posti di lavoro di qualità, segnatamente distinti a colmare carenze di manodopera nei settori critici STEP, l’incremento occupazionale di cui al requisito premiale P1 dell’Avviso Pubblico in oggetto deve rispondere a tale specifica esigenza.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 65 del RDC 1060/2021, che disciplina il rispetto del vincolo di stabilità dell’operazione, le imprese beneficiarie non devono subire cessazioni o modifiche sostanziali per i livelli occupazionali creati, per un periodo di 3 anni (per le PMI) o 5 anni (per le grandi imprese), dal pagamento finale del contributo.

No. In fase di presentazione della domanda, la perizia tecnica di cui all’Allegato 2 deve essere unicamente asseverata e firmata digitalmente. Il giuramento è richiesto in una fase successiva, a valle della conclusione dell’iter di valutazione e della pubblicazione delle graduatorie, ai fini dell’ammissione a finanziamento. Come previsto dal paragrafo 2.3, punto 9, e dal paragrafo 3.1, punto 5, lettera b) dell’Avviso, la perizia deve essere corredata di:

curriculum vitae del tecnico asseverante;
• preventivi di spesa.

No. Come previsto dallo schema di perizia tecnica asseverata (Allegato 2), il tecnico asseverante deve essere soggetto terzo rispetto alla società proponente e non riconducibile alla compagine sociale né all’organigramma aziendale. Il modello di perizia prevede inoltre la resa di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al possesso dei requisiti e alla posizione di terzietà.

No. La perizia tecnica asseverata di cui all’Allegato 2 deve essere redatta e sottoscritta da un professionista persona fisica, in possesso di adeguato titolo di studio e di comprovata esperienza almeno decennale nel settore di riferimento. Come previsto dallo schema di perizia (Allegato 2), il tecnico asseverante assume direttamente la responsabilità tecnica e giuridica della dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la comprovata esperienza almeno decennale nel settore di riferimento del progetto e il possesso di adeguato titolo di studio, qualora la normativa di settore richieda specifiche abilitazioni o iscrizioni ad albi per lo svolgimento di determinate attività professionali, il tecnico incaricato deve esserne in possesso. Ove, coerentemente con l’ampiezza e l’eterogeneità degli ambiti disciplinari interessati dagli interventi ammissibili a valere sull’Avviso, non siano previste abilitazioni o iscrizioni ad albi, le specifiche competenze devono comunque emergere chiaramente dall’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal curriculum vitae allegato.

Come previsto al paragrafo 2.2 dell’Avviso – Requisiti di ammissibilità, il progetto deve riferirsi a un’unica sede operativa, attiva o da attivarsi secondo le modalità ivi previste, da individuarsi quale unica destinataria dell’intervento.
Ne consegue che gli investimenti produttivi e le eventuali attività di ricerca e sviluppo devono essere realizzati esclusivamente presso la sede individuata, restando esclusa la possibilità di realizzare interventi su più sedi, sia presso le sedi delle imprese partecipanti alla rete (con soggettività giuridica) sia presso eventuali sedi diverse del soggetto beneficiario, anche sotto forma di ampliamento produttivo.

Come previsto al paragrafo 2.2, punto 1, lettera c, al momento della presentazione della domanda il soggetto proponente può anche essere privo di sede o unità operativa attiva in Campania ed impegnarsi ad attivarla entro la data di avvio dell’intervento o, se antecedente, entro la data di presentazione della richiesta del primo pagamento dell’aiuto concesso.

Con riferimento al quesito trasmesso, si rappresenta che l’impresa agricola, operante con codice ATECO 01.13, svolge attività esclusa dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (rif. Art.1, punto 3, lettera b).

No. Nel foglio di lavoro “WP e Cronoprogramma” dell’Allegato 1 i Work Package si riferiscono esclusivamente alle eventuali attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale previste nell’ambito della proposta progettuale.

In caso di partecipazione in forma di aggregazione stabile, il soggetto beneficiario è l’aggregazione nel suo complesso, sulla quale grava l’obbligo di realizzare integralmente il progetto, ai sensi del paragrafo 2.1, punto 4, dell’Avviso.
È pertanto esclusa la possibilità di realizzare le attività progettuali per il tramite diretto dei singoli soggetti aggregati. Tuttavia, laddove previsto dagli atti statutari e nel rispetto della normativa vigente, l’aggregazione può avvalersi delle risorse dei singoli associati, intese esclusivamente come personale distaccato presso il soggetto beneficiario.
Il personale distaccato può essere individuato tra le risorse già assunte dalle imprese aderenti. Le relative spese sono ammissibili secondo le modalità e la documentazione previste dalle Linee guida per la rendicontazione approvate con D.D. n. 115 del 17/04/2025, consultabili al link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/doc/AiutiSTEP/Allegato_227461.pdf

L’Avviso non prevede limitazioni in termini di TRL. Tuttavia, poiché lo stesso è finalizzato allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche, ovvero alla salvaguardia e al rafforzamento delle relative catene del valore, sono ammissibili esclusivamente interventi che prevedano investimenti produttivi coerenti con tali finalità, eventualmente accompagnati da attività di ricerca e sviluppo funzionali al loro conseguimento.

No. Come previsto dal punto a.4) Attivi immateriali del paragrafo 2.4.1 dell’Avviso, ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, è necessario che gli attivi immateriali soddisfino le seguenti condizioni:
a. siano utilizzati esclusivamente per l’investimento oggetto della proposta;
b. siano ammortizzabili;
c. siano acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d. figurino all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

Non sono pertanto ammissibili spese relative a canoni/abbonamenti (licenze, software, etc.), in quanto non costituenti attivi immateriali.

Le spese ammissibili nell’ambito degli investimenti produttivi sono quelle indicate al paragrafo 2.4.1 punto 1 dell’Avviso e dettagliate nelle Linee guida per la rendicontazione, approvate con D.D. dell’AdG FESR n. 115 del 17/04/2025 (consultabili al link: https://servizidigitali.regione.campania.it/doc/AiutiSTEP/Allegato_227461.pdf ).
L’acquisto di immobili e/o di capannoni non rientra tra tali tipologie e pertanto non è ammissibile

I preventivi di spesa di cui al paragrafo 3.1, punto 5 lettera b. dell’Avviso costituiscono parte integrante della perizia tecnica asseverata (Allegato 2) e devono essere presentati per tutte le spese rientranti nelle tipologie di costo di seguito elencate:

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
a.1) Suolo aziendale e sue sistemazioni
a.2) Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali
a.3) Macchinari, impianti, attrezzature
a.4) Attivi immateriali.

RICERCA E SVILUPPO
b.2) Costi relativi a strumentazione e attrezzature
b.3) Costi per la ricerca contrattuale, i brevetti e i servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.

Per completezza, si ricorda che sono ammessi preventivi acquisiti sia da fornitori UE sia da fornitori EXTRA UE. Tali preventivi devono essere coerenti con le voci di spesa proposte e sufficientemente dettagliati da consentire la verifica della tipologia di beni/servizi, delle quantità e dei relativi importi.

Si, le università e gli enti di ricerca rientrano implicitamente nella nozione di intermediari dell’innovazione e pertanto le relative spese di consulenza possono considerarsi ammissibili purché collocate alla voce b.3) Costi per la ricerca contrattuale, i brevetti e i servizi di consulenza.