FAQ

Le risposte ai quesiti ricorrenti sono pubblicate in questa pagina, quando disponibili.
Per inviare un quesito, compilare il form dedicato alle FAQ.

Si rinvia a quanto indicato all’Art. 4 dell’Avviso ai sensi del quale “Sono beneficiari degli incentivi per le assunzioni di lavoratori dipendenti i soggetti che alla data della domanda, risultano essere:

  • - imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalle CCIAA (così come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii., in base al quale si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale, le società di persone);
  • - lavoratori autonomi liberi professionisti titolari di partita iva, iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale ove obbligatorio per legge (equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita ai sensi della Legge di stabilità 2016 – Art. 1 comma 474);
  • - lavoratori autonomi titolari di partita iva, privi di albo professionale, iscritti alla gestione separata INPS (equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita ai sensi della Legge di stabilità 2016 – Art. 1 comma 474);
  • - enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 5.


Non si rinviene alcuna esclusione in merito ai limiti dimensionali di imprese giacchè i richiami operati nell’articolo dell’avviso sopra riportato sono riferiti alla definizione di impresa e assumono carattere di natura generale.

Quanto all’elencazione si fa rinvio all’art. 9 dell’Avviso.
Quanto alla correttezza, al netto delle verifiche informatiche connesse alla modalità di presentazione delle domande e dei relativi documenti, non si può che rinviare alla fase istruttoria il cui esito sarà formalmente notificato attraverso la pubblicazione ai sensi dell’art. 12 dell’avviso.

L’art. 6, comma 1, lettera a) dell’avviso, stabilisce che le assunzioni incentivabili devono essere: “assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato instaurati dal 1/10/2024, delle seguenti tipologie: [...] a tempo determinato della durata minima di 12 mesi”.
Inoltre, all’art. 3 dell’avviso, nel pertinente box, si precisa “proroghe escluse”.
Pertanto, il contratto a tempo determinato deve essere stipulato sin dall’inizio con una durata minima di 12 mesi. Non è ammesso all’incentivo il contratto con una durata originaria inferiore a 12 mesi che raggiunga la soglia minima in virtù di proroghe successive.

No. L’art. 7 dell’avviso stabilisce che i destinatari dell’incentivo devono essere disoccupati o inoccupati alla data dell’assunzione. Un lavoratore già assunto con contratto a tempo determinato non soddisfa questo requisito quindi la trasformazione del contratto non dà diritto all’incentivo.

Come stabilito dall’Art. 10 dell’Avviso in sede di domanda andrà indicato il numero identificativo della marca da bollo del valore di € 16,00. Tale contrassegno dovrà essere opportunamente annullato e andrà esibito in originale in caso di controlli.
Non è previsto l’uso di dichiarazioni sostitutive per attestare l’assolvimento. Di conseguenza il richiedente deve:

  • 1. Acquistare una marca da bollo da 16,00 €;
  • 2. Inserire il numero identificativo della marca nella domanda;
  • 3. Annullare la marca (scrivendo la data e "annullato");
  • 4. Conservarla in originale, per i successivi controlli.

Non occorre allegare alcun documento, in quanto il requisito verrà verificato d’ufficio da parte della Regione Campania come è evidente dalla lettura dell’art. 5.

Negli articoli 13 e 14 (rendicontazione per erogazione in anticipazione e a consuntivo) l’Avviso stabilisce: “Le relative distinte di pagamento delle retribuzioni (es. copia bonifici con la dicitura eseguito/quietanzato) con l’esclusione di modalità di pagamento non tracciabili.”
Occorre trasmettere, per ciascun pagamento al dipendente, una copia del bonifico rilasciata dal sistema bancario o home banking che riporti:

  • - Intestatario del conto del datore di lavoro;
  • - IBAN e nome del dipendente ricevente;
  • - Importo pagato;
  • - Causale del bonifico (es. “Stipendio mese xx/xxxx – Nome dipendente”);
  • - Stato del bonifico: deve risultare “eseguito”, “effettuato” o “quietanzato” (ovvero riportare il CRO, a conferma che i fondi sono stati effettivamente trasferiti).

Se non è possibile ottenere dal sistema bancario una stampa con i requisiti di cui sopra, potrà essere prodotto l’estratto conto purché lo stesso riporti tutte le informazioni sopra elencate.
In alternativa potrà essere allegata una certificazione, a form rilasciata dalla banca che riepiloga i pagamenti effettuati ai dipendenti, intestata all’azienda, riportante le informazioni richieste.

Ai sensi del combinato degli art. 2 e 9 dell’avviso gli incentivi saranno erogati fino al completo assorbimento della dotazione dell’avviso (euro 50 milioni)
L’avviso non prevede assegnazione a ciascuna finestra.

L’art. 7 stabilisce che i lavoratori dipendenti per i quali si richiede l’incentivo devono essere:

  • - maggiorenni alla data dell’assunzione;
  • - residenti in Regione Campania;
  • - disoccupati o inoccupati alla data dell’assunzione;
  • - non avere cessato per dimissioni volontarie (eccetto le dimissioni per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l’assunzione;
  • - non essere titolari di partita iva, né titolari di partecipazioni societarie, non rivestire ruoli e/o cariche amministrativi o tecnici presso aziende da almeno 60 giorni precedenti l’assunzione e per tutto il periodo incentivabile.

L’art. 2 dell’avviso a fronte di una dotazione complessiva pari ad € 50.000.000,00 destina € 28.428.571,43 a valere sulla Priorità Occupazione Giovanile - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - azione 4.a.7 al finanziamento di assunzioni in favore di giovani di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni.
Quindi c’è possibilità di fare istanza anche per coloro che hanno superato i 35 anni di età.

Secondo l’Art. 7 – “Soggetti destinatari dell’Avviso”, non è previsto un periodo minimo di disoccupazione per accedere all'incentivo.
E’ ovvio che non risulta annoverabile tra i disoccupati chi ha avuto P.IVA/cariche aziendali, o un lavoro dipendente cessato per dimissioni nei 60 giorni prima dell’assunzione, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa.

No, la compilazione della domanda può avvenire esclusivamente online durante il periodo di apertura della finestra temporale.

Come chiaramente indicato dall’Avviso all’art. 9, deve essere caricata all’atto della domanda tutta la documentazione disponibile a tale data. In caso di documentazione mancante, l’ufficio sarà costretto ad interrompere l’istruttoria in attesa delle necessarie integrazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 12 dell’Avviso.

Come indicato dall’art. 14, entro 30 giorni dalla data di conclusione del periodo di mantenimento del rapporto di lavoro incentivato, le imprese che hanno richiesto il contributo “a consuntivo”, devono trasmettere i cedolini paga e le distinte di pagamento relativi al periodo incentivato, ad eccezione di quelli già inoltrati in sede di domanda.
Anche le imprese che hanno richiesto il contributo “in anticipazione” ai sensi dell’art. 13 dell’avviso, entro 30 giorni dalla data di conclusione del periodo minimo di mantenimento del rapporto di lavoro incentivato, devono provvedere alla trasmissione della documentazione indicata in tale articolo.

In caso di documentazione mancante, l’ufficio sarà costretto ad interrompere l’istruttoria in attesa delle necessarie integrazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 12 dell’Avviso.

La piattaforma digitale è lo strumento da utilizzare per l’invio della documentazione.

No, non è ammissibile. L’Art. 3 dell’Avviso specifica chiaramente il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere necessariamente a tempo pieno.
Se l’azienda intende assumere in apprendistato usufruendo dell’incentivo, il contratto deve essere a tempo pieno (full-time) fin dalla sua instaurazione e dovrà avere una durata minima di 12 mesi.

L’incentivo è cumulabile con altri benefici per la stessa assunzione, ai sensi dell’art. 20 “Regole di cumulo” che recita “Fermo restando il rispetto del divieto di doppio finanziamento nonché il rispetto del massimale “de minimis” di € 300.000,00 nel triennio mobile, l’incentivo di cui al presente avviso è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili [...] purché siano rispettate le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.”

A tal fine in sede di domanda il richiedente deve dichiarare:

☐ di aver presentato, per la medesima assunzione oggetto di richiesta di incentivo, istanza di contributo pubblico denominato [inserire denominazione esatta], erogato da [nome dell’ente erogatore], per un importo pari a € [importo] a tal fine è consapevole che l’ammontare complessivo dei contributi pubblici riconosciuti per la stessa assunzione non potrà in alcun caso superare l’effettivo costo del lavoro sostenuto per il lavoratore assunto pertanto si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per le verifiche di cumulabilità e ammissibilità previste dalla normativa vigente;

oppure

☐ di non aver presentato ulteriori richieste di finanziamento pubblico riferite alla medesima assunzione (compresi sgravi contributivi o altri incentivi).

In pratica, quindi, è ammesso il cumulo con altri incentivi se:

  • 1. Non si superano le soglie massime previste dai regolamenti UE (es. intensità di aiuto per lavoratore o per categoria);
  • 2. Non si supera l’effettivo costo del lavoro sostenuto per il lavoratore assunto oggetto di incentivo.

Il richiedente dovrà pertanto indicare nella domanda, nell’apposito campo, se per la medesima assunzione sono stati richiesti ulteriori contributi, ed il relativo importo.
Attenzione:
Per evitare errori, si consiglia di verificare i regolamenti specifici di ciascun incentivo cumulato, per verificare che non stabiliscano specifici limiti di cumulo.

L’art. 7 dell’Avviso non contempla alcun divieto di assunzione per i soggetti percettori di NASpI.

Come previsto dall’art. 6 dell’Avviso, non sono agevolabili le assunzioni di soggetti che hanno avuto, con la medesima impresa beneficiaria, nei 12 mesi precedenti l’assunzione o con imprese collegate e/o controllate:

  • - rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • - rapporti da lavoro dipendete a tempo determinato
  • - rapporti di lavoro di apprendistato professionalizzante

Il tirocinio extracurriculare non si configura come rapporto di lavoro, secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/tirocinio/pagine/default#:~:text=Il%20tirocinio%20%C3%A8%20un%20periodo,configura%20come%20rapporto%20di%20lavoro

Pertanto, l’impresa può formulare istanza per l’incentivo se sussistono tutte le altre condizioni stabilite dall’Avviso.

Si applicano le regole indicate all’art. 8 dell’avviso. Nel caso in cui, per motivi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, si verifichi la riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello richiesto al momento dell’assunzione, l’incentivo verrà proporzionalmente rideterminato nella misura corrispondente.

Si, in quanto l’articolo 6 comma 6 stabilisce unicamente che non sono agevolabili le assunzioni di soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato/determinato/di apprendistato professionalizzante, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, con la medesima impresa beneficiaria, o con imprese collegate e/o controllate. Naturalmente il lavoratore assunto dovrà presentare i requisiti previsti dall’art. 7.

No. Tutti i pagamenti delle retribuzioni devono essere tracciati nei conti correnti dell’impresa.

Come previsto dall’articolo 9 dell’Avviso, l’azienda richiedente non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale si richiede il beneficio, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Tanto anche in linea con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, confermata dalla circolare n. 57 del 22 giugno 2023 dell’INPS.

Si, in quanto l’articolo 6 comma 6 stabilisce unicamente che non sono agevolabili le assunzioni di soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato/determinato/di apprendistato professionalizzante, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, con la medesima impresa beneficiaria, o con imprese collegate e/o controllate. Naturalmente il lavoratore assunto dovrà presentare i requisiti previsti dall’art. 7.

Il rilascio della DID al CPI non è contemplato nell’art. 7 dell’avvivo il quale stabilisce che, fermi gli altri requisiti previsti, il lavoratore debba essere disoccupato o inoccupato alla data dell’assunzione.

Ciò significa che il nuovo assunto, alla data assunzione, non deve essere lavoratore dipendente, intermittente, autonomo, co.co.co, titolare di cariche sociali, etc.

Il lavoro intermittente è un tipo di contratto di lavoro subordinato. L’assunzione potrà essere agevolata se il rapporto con il datore di lavoro intermittente con il medesimo datore di lavoro che assume sia cessato nei termini previsti dall’art. 6 (12 mesi). Nel caso di rapporto di lavoro intermittente con diverso datore di lavoro, come previsto dall’art. 7 tale rapporto dovrà essere cessato alla data dell’assunzione, e se tale cessazione è avvenuta nei 60 giorni precedenti l’assunzione, non deve essere avvenuta per dimissioni volontarie (eccetto le dimissioni per giusta causa).

No, Non è pari a quello ricevuto dalla data di assunzione e fino alla presentazione della domanda. Difatti, come già chiarito, nell’istanza on line il richiedente dovrà indicare l’importo del beneficio richiesto, anche se non ancora ricevuto/fruito in tutto o in parte.

L’accesso al servizio digitale può avvenire anche da parte di un delegato, purché sia allegata la delega firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda che richiede il contributo.
Il delegante assume, nei confronti della Regione Campania e dei terzi, ogni responsabilità derivante dall'invio di comunicazioni ed informazioni per suo conto da parte del delegato.
Il delegato che rilascia false dichiarazioni può incorrere in responsabilità civile e penale, a seconda della natura e delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci. Per agevolare l’utente è stato predisposto un fac-simile di delega.

Il fac simile della delega è disponibile sulla pagina descrittiva del servizio digitale al seguente link:

https://servizi-digitali.regione.campania.it/IncentiviAssunzione#documenti

La piattaforma online per la presentazione delle domande sarà attiva solo durante le finestre previste quindi prima dell’8 luglio si può predisporre tutto (inclusa la delega), ma non inviare.
Nel caso in cui l’accesso al servizio avvenga da parte di un delegato, sarà necessario allegare la delega firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Sulla base delle norme generali sull’amministrazione digitale e della ratio dell’Avviso, tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante, non dal delegato.
Il delegato potrà, pertanto, accedere con il proprio SPID/CIE/CNS alla piattaforma, compilare ed inviare la domanda, allegando la delega e la documentazione a corredo della domanda, firmate digitalmente dal legale rappresentante.

Sarà possibile allegare per ciascuna tipologia di documento:

  • - un unico file PDF firmato digitalmente, contenente tutti i documenti della stessa categoria (es. tutti i cedolini paga in un solo file) – dimensione massima: 20mb

oppure


  • - una cartella compressa (ZIP) contenente più file PDF, ciascuno firmato digitalmente (es. ogni cedolino paga firmato singolarmente, poi inserito nella cartella compressa) – dimensione massima: 20mb

In linea con quanto stabilito dall’art. art. 5 comma 1, punto 6 il soggetto che richiede l’aiuto deve “avere sede operativa o unità produttiva nel territorio della regione Campania”.
Inoltre, l’art. 6 comma 3 dell’avviso stabilisce che “I dipendenti per i quali viene richiesto l’incentivo devono essere impiegati presso sedi operative dell’impresa/professionista ubicate nel territorio della regione Campania per l’intero periodo incentivabile”.
L’art. 2 D.Lgs. 626/94, come modif. dal D.Lgs. 242/96, introduce nell’ordinamento giuridico italiano una espressa definizione di Unità produttiva quale «stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale».
Per quanto concerne la sede operativa, la stessa, è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale.

Fermo restando tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso, il soggetto che richiede l’incentivo deve avere una sede operativa o una struttura operativa in Campania che risulta dalle registrazioni presso la Camera di Commercio.

L’art. 4 dell’avviso stabilisce che “E’ previsto un incremento dell’aiuto fino ad un massimo € 2.000,00 come precisato nella tabella di cui all’art. 8, in relazione alle seguenti assunzioni:

  • • persone con disabilità assunte oltre il numero minimo imposto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99;
  • • donne;
  • • soggetti che hanno partecipato a percorsi di formazione inclusi tirocini extra curriculari e di inclusione sociale, finanziati esclusivamente con risorse POR

Campania FSE 2014/2020 o Programma GOL o PR Campania FSE+ 2021/2027 in possesso del relativo titolo (esempio: per IEFP, IFTS, ITS, etc. attestato di conseguimento del titolo finale - per Academy IOS Developer attestato di partecipazione - per tirocinio attestazione finale di tirocinio).
All’art. 8 l’incentivo aggiuntivo viene declinato in funzione della tipologia di lavoratore assunto stabilendo che “Sarà riconosciuto un incentivo aggiuntivo, dell’importo massimo di € 1.000,00, per l’assunzione di persone con disabilità, oltre il numero minimo imposto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99. Pertanto, per le assunzioni di persone con disabilità (oltre il minimo di legge) l’importo massimo sarà di € 1.000,00.
Il medesimo art. 8 specifica che “Sarà riconosciuto un incentivo aggiuntivo, dell’importo massimo di € 2.000,00, per l’assunzione di persone che hanno partecipato a percorsi di formazione….”

Il datore di lavoro dovrà trasmettere, per tutte le variazioni intervenute, idonea documentazione attestante la volontà del dipendente di ridurre l’orario di lavoro originariamente pattuito, nonché copia del contratto aggiornato, utilizzando esclusivamente la piattaforma dedicata.

Il soggetto che richiede l’incentivo, ai fini della partecipazione all’avviso, deve avere presentato le dichiarazioni dei redditi relativamente agli anni d’imposta 2022 e 2023, entro il termine fissato per gli anni di riferimento.
Eventuali dichiarazioni integrative presentate successivamente al termine ordinario di scadenza non ostano ai fini del possesso del requisito.

L’art. 6 stabilisce che non sono agevolabili le assunzioni di coniugi e parenti entro il primo grado del datore di lavoro, né, in caso di società:

  • - dell’amministratore
  • - dei soci
  • - di altri soggetti con potere di rappresentanza.

L’art. 6 stabilisce che non sono agevolabili esclusivamente le assunzioni di soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro con la medesima impresa beneficiaria nei 12 mesi precedenti l’assunzione, delle seguenti tipologie:

  • - lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • - lavoro dipendente a tempo determinato
  • - apprendistato professionalizzante.

La previsione dell’avviso non precisa alcuna eccezione pertanto è relativa a tutte le tipologie di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.

Si rinvia alle disposizioni contenuti nell’art. 7 che prevedono tra l’altro che il lavoratore non abbia cessato per dimissioni volontarie (eccetto le dimissioni per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l’assunzione.
Le dimissioni volontarie nei 60 giorni precedenti l’assunzione ostano alla concessione dell’incentivo.

No, la risoluzione consensuale è assimilata alle dimissioni volontarie, in quanto in entrambi i casi è presente la volontà di recesso del lavoratore.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l’impresa che ha optato per l’erogazione in anticipazione deve trasmettere, l’apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla polizza fideiussoria avente i requisiti indicato all’art. 13. In caso di mancata trasmissione della richiesta e della polizza, l’ufficio procederà secondo le previsioni dell’art. 14 (Erogazione dell’incentivo a consuntivo previa rendicontazione).

Possono essere agevolati i dipendenti che risultano non occupati, in possesso dei requisiti previsti all’art. 7.
Nel caso di cessione dei contratti di lavoro, i lavoratori non sono agevolabili, in quanto non risultano disoccupati/inoccupati alla data dell’assunzione.

No. Non è possibile richiedere l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato. L’art. 7 dell’avviso stabilisce che i destinatari dell’incentivo devono essere disoccupati o inoccupati alla data dell’assunzione. Il lavoratore potrà essere agevolato nella qualità di lavoratore a tempo determinato, ove sussistano tutte le condizioni prescritte dall’Avviso.

La ratio dell’avviso è quella di incentivare in misura maggiore i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori che hanno beneficiato delle misure di politica attiva sostenute con fondi comunitari. Pertanto, anche le assunzioni di soggetti che hanno partecipato ai percorsi sostenuti con il Programma Garanzia Giovani possono fruire dell’incentivo aggiuntivo di € 2.000,00.

La scissione dà vita ad un nuovo soggetto giuridico. I dipendenti “ceduti” non sono nuovi occupati, in quanto il rapporto continua senza soluzione di continuità nella nuova società. Pertanto, non sussistono i presupposti richiesti dall’avviso.

Il Protocollo di Intesa in materia di sicurezza sottoscritto il 30/04/2024 tra la Regione Campania, le parti sindacali e datoriali e i vari enti preposti, ha lo scopo di enfatizzare l’importanza del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese. I criteri di selezione del PR Campania FSE+ 2021/2027 prevedono, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza. L’azienda, ai sensi dell’avviso, dovrà dichiarare il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non è necessario che aderisca al richiamato Protocollo di intesa.

Come indicato all’art. 9 dell’avviso la domanda sarà presentata esclusivamente on line compilando tutti i campi richiesti e allegando esclusivamente l’eventuale delega e la documentazione prevista. La domanda trasmessa per via telematica, con identificazione tramite i sistemi di identità digitale (SPID/CIE/CNS), é considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa (ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 art. 65, commi 1 b e 2 e successive modifiche e integrazioni).

La conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, per decorrenza del termine non costituisce licenziamento.

Si, ha diritto all’incentivo per il contratto part-time. L’incentivo non verrà rideterminato nel caso in cui si verifichi successivamente l’aumento dell’orario di lavoro rispetto a quello pattuito al momento dell’assunzione, come indicato all’art. 8 dell’avviso.