FAQ

Le risposte ai quesiti ricorrenti sono pubblicate in questa pagina, quando disponibili.
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Le grandi imprese, nell'ambito dell'azione 1.1.2, possono presentare domanda di accesso all’agevolazione solo in caso di aggregazioni temporanee e purché l’aggregazione comprenda almeno due MPMI, che siano coinvolte in maniera rilevante – dal punto di vista dei contenuti – nella realizzazione delle attività progettuali e che sostengano almeno il 60% del totale delle spese ammissibili, nonchè nei limiti e alle condizioni di cui al par. 2.1 punto 5 lettera f dell'Avviso (Interventi finanziabili - “Sistema completo e qualificato” TRL8, Decisione C(2017)7124). Come indicato al par. 2.5 punto 2 dell’Avviso, "L'intensità di aiuto, tenuto conto di quanto disposto all’art. 25, comma 6, lettera b, punto IV del GBER, per ciascun beneficiario, ovvero per ciascun partner nel caso di aggregazioni temporanee, non supera: a. il 65% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; b. il 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale."

Come previsto al par. 2.3, punto 1, lett. c. (Azione 1.1.2 “Aerospazio e Clean Aviation”) e al par. 3.3, punto 1, lett. c. (STEP), le imprese che non abbiano una sede operativa attiva in Campania al momento della presentazione della domanda, devono impegnano ad attivarla entro la data di avvio del progetto o, se antecedente, entro la data di presentazione della richiesta del primo pagamento

Come previsto al paragrafo 2.2, punto 3, lettera a. (Azione 1.1.2 “Aerospazio e Clean Aviation”) e al par. 3.2, punto 3 (STEP), in caso di progetti proposti da aggregazioni stabili (consorzi, società consortili o contratti di rete con soggettività giuridica), il soggetto beneficiario è l’aggregazione stessa e non i singoli soggetti che ne fanno parte. Pertanto, in caso di consorzio, il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, incluso quello inerente alla sede operativa destinataria dell’intervento in Campania, è riferito al solo consorzio, non già anche alle consorziate

Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale inerente al criterio P.2), è necessario che il soggetto proponente sia in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 7 del “Protocollo di Intesa per garantire l’occupazione di qualità nell’ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (come da dichiarazione ex Allegato 6 all’Avviso), anche delle certificazioni attestanti l'avvenuta adozione di strumenti idonei a certificarne la capacità di conformarsi alla normativa sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ossia: - codice etico; - rating di impresa; - certificazione social accountability 8000; - certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (ISO 45001, già certificazione OHSAS 180001).

No. Come stabilito al par. 2.2 e al par. 3.2 dell'Avviso, ciascuna impresa, sia essa in forma singola o aggregata, può presentare un unico progetto, a pena di inammissibilità di tutti i progetti presentati.

Nella voce a.2) “Costi relativi a strumentazione e attrezzature” sono ricomprese anche le spese relative a licenze software, purchè strettamente riconducibili a strumentazioni ed attrezzature funzionali alle attività di Ricerca e Sviluppo.

Ai fini del calcolo dell’indicatore di “Sostenibilità economico finanziaria” del progetto, i ricavi di vendita corrispondono, come previsto all’art. 2425 del Codice Civile, alla voce A1 del Conto economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

No. L’Avviso – come stabilito ai paragrafi 2.2 e 3.2 – si rivolge unicamente a imprese, in forma singola o aggregata, in possesso dei requisiti previsti ai successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sì, la partecipazione di un Organismo di Ricerca a un’aggregazione stabile (consorzio, società consortile, contratto di rete con soggettività giuridica) non costituisce un elemento ostativo. Tuttavia, come previsto ai paragrafi 2.2 punto 3 e 3.2 punto 3 dell’Avviso, il soggetto beneficiario dell’agevolazione è l’aggregazione la stessa, non i singoli soggetti che ne fanno parte. Pertanto, i requisiti di ammissibilità indicati ai paragrafi 2.3 e 3.3 devono essere posseduti direttamente dall’aggregazione, in capo alla quale ricade l’obbligo di realizzare il progetto. Resta peraltro esclusa la possibilità di realizzare anche solo una parte delle attività progettuali per il tramite dei singoli soggetti aggregati.

No, la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione da parte di un’aggregazione stabile non inibisce la presentazione della domanda anche da parte di una o più imprese partecipanti all’aggregazione. In caso di aggregazioni stabili infatti, come stabilito ai paragrafi 2.2 punto 3 e 3.2 punto 3 dell’Avviso, beneficiario dell’agevolazione è l’aggregazione stessa, non già i singoli soggetti che ne fanno parte. Resta peraltro esclusa la possibilità di realizzare anche solo una parte delle attività progettuali per il tramite dei singoli soggetti aggregati. Ciascuna delle imprese aggregate può pertanto presentare una propria domanda di accesso all’agevolazione, fermo restando che, come stabilito ai paragrafi 2.2 e 3.2 punto dell’Avviso, ciascun soggetto può presentare una sola proposta, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.

Come previsto al paragrafo 2.2 punto 4, in caso di aggregazioni temporanee, beneficiarie dell’aiuto sono le singole imprese partecipanti all’aggregazione, purché in possesso dei requisiti di cui al par. 2.3 dell'Avviso.

In caso di aggregazioni temporanee, le agevolazioni spettanti a ciascun partner sono calcolate applicando alle spese ammissibili sostenute dal medesimo partner l’intensità d’aiuto spettante sulla scorta delle dimensioni del beneficiario (cfr. par. 2.5 e par. 3.5 dell’Avviso).

La finalità dell’indicatore è verificare che il beneficiario risponda a quanto prescritto dall’art. 73, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ovvero garantire la sostenibilità finanziaria delle operazioni finanziate. Pertanto, qualora tra i mezzi di terzi siano ricomprese partite debitorie nei confronti dei soci relative a contributi pubblici da ribaltare per le attività realizzate nell’ambito di progetti finanziati, le stesse, purché opportunamente documentate, non rilevano ai fini del calcolo dell’indicatore.

No, in linea generale la presentazione della domanda di agevolazione da parte di una o più delle consorziate non inibisce la presentazione della domanda da parte delle altre consorziate e/o del consorzio

L'Avviso non prevede alcuna percentuale minima per gli investimenti produttivi, fermo restando che, come precisato al par. 3.1 punto 3 lettera b), gli interventi ammissibili possono includere unicamente eventuali attività di ricerca e sviluppo funzionali allo sviluppo o fabbricazione della tecnologia critica proposta ovvero alla salvaguardia e rafforzamento della catena del valore relativa alla tecnologia medesima.

No, l’Avviso è rivolto unicamente ad imprese. Relativamente all’Azione 1.1.2, possono dunque presentare domanda di agevolazione aggregazioni temporanee cui partecipino unicamente imprese (per quanto attiene all’Azione 1.6.1, le aggregazioni temporanee non rientrano tra i soggetti ammissibili).

No, in caso di aggregazioni stabili, il beneficiario è l’aggregazione e non i singoli soggetti che ne fanno parte. Il che sta a significare che è l’aggregazione a dover realizzare in proprio il progetto, essendo esplicitamente esclusa la possibilità che anche solo una parte dell’intervento sia realizzata da uno o più dei soggetti aggregati.

Ai fini del calcolo delle dimensioni di un’impresa, sia essa in forma singola o aggregata, occorre far riferimento alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (riportata anche nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014), nonché al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005). In particolare, ai sensi dell’art. 2 della suddetta Raccomandazione, la categoria delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che soddisfano contemporaneamente due condizioni: 1) hanno meno di 250 occupati e 2) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Ai fini del calcolo della dimensione aziendale, occorre inoltre tener conto anche dei dati di bilancio e di quelli relativi agli occupati delle imprese associate e collegate. In particolare, si ricorda che, di regola, i dati di bilancio e quelli relativi agli occupati delle imprese associate dovranno essere sommati a quelli dell’impresa richiedente in misura proporzionale alla partecipazione detenuta, mentre i dati di bilancio e quelli relativi agli occupati delle imprese collegate dovranno essere sommati al 100% a quelli dell’impresa richiedente.

No. Non è ammessa la localizzazione dell’intervento su più sedi operative, ancorché riconducibili alla medesima impresa e tutte ubicate in Campania. Come previsto ai paragrafi 2.3 e 3.3 dell’Avviso – Requisiti di ammissibilità, l’intervento deve infatti riferirsi a un’unica sede operativa - attiva o da attivarsi secondo le modalità indicate negli stessi paragrafi - da individuarsi quale unica destinataria dell’intervento. L’intero intervento, sia per quanto attiene agli investimenti produttivi sia per quanto concerne le eventuali attività di ricerca e sviluppo, dovrà pertanto essere realizzato esclusivamente presso tale sede.

No, le spese tecniche non rientrano tra le spese per opere murarie né in alcuna delle altre voci di spesa per investimenti produttivi ammissibili, come individuate ai paragrafi 2.4.2 punto 1 e 3.4.2 punto 1 dell’Avviso. Come chiarito anche nelle Linee guida per la rendicontazione, approvate con D.D. n. 115 del 17/04/2025 , e più specificamente nella sezione dedicata alle spese ammissibili per investimenti produttivi, la voce “Opere murarie e assimilate” include esclusivamente gli interventi edili materiali (costruzione, ristrutturazione, adeguamento, impiantistica funzionale ecc.).