FAQ

Le risposte ai quesiti ricorrenti sono pubblicate in questa pagina, quando disponibili.
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Possono presentare domanda di cofinanziamento, pena l’esclusione, le organizzazioni di volontariato (d’ora in poi: ODV), le associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) e le Fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero, nelle more del completamento del processo di popolamento inziale del RUNTS, anche le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei Registri Regionali di cui alla legge n. 266/1991 e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore, nonché le fondazioni Onlus iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 (cfr art.5, co. 1 del Bando)

No. Occorre ricordare quanto stabilisce l’articolo 35 co, 1 del Codice del Terzo settore (d.lgs 117/17) per cui una APS deve avvalersi in modo prevalente dell' attivita' di volontariato dei propri associati ovvero, se a sua volta costituita da altre APS avvalendosi delle persone aderenti agli enti associati.
Del resto, in via analogica, è opportuno anche rammentare quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in tema di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzi a cui il Comitato in esame è sostanzialmente assimilabile; stabilisce, infatti, l’art. 48, co. 7 che “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale”.
Infatti, in sede di costituzione di un partenariato l'ente partner deve dichiarare l'impegno a costituire in caso di ammissione al finanziamento del progetto sopra indicato, a costituire associazione temporanea di scopo con il capofila e gli altri partner di progetto.

Come dispone l’articolo 11, co. 3 dell’Avviso pubblico nei confronti della Amministrazione unico beneficiario e, di conseguenza, unico responsabile della proposta progettuale o iniziativa presentata e della sua attuazione è il soggetto capofila . Le relazioni interne fra i vari soggetti partner sono rimesse, in quanto decisioni aventi valenza interna, alla piena autonomia dei partecipanti al partenariato e non rilevano nei rapporti con la P.A.

Sì. Ciò che rileva è che il soggetto partecipante garantisca la percentuale di cofinanziamento indicata nel piano economico-finanziario. Se, poi, per tale cofinanziamento il soggetto proponente riesce ad avvalersi di contributi da parte di enti esclusivamente non pubblici (ad esempio, attraverso contratti di sponsorizzazione), ciò non rileva nei rapporti con la P.A.

In via preliminare è bene chiarire che una persona giuridica è cosa affatto diversa da una persona fisica: nella prima tipologia, rientrano enti variamente denominati, quali le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società di persone e di capitali e le società cooperative, registrate nel territorio italiano che, quindi, sono sottoposte al regime legale, fiscale, tributario e previdenziale dettato dallo Stato Italiano
Ciò posto, al di là di del fatto che la formula utilizzata ‘di altra parte d’Europa’ non consente di comprendere se con essa si debba intendere ‘di uno dei Paesi aderenti all’UE’ oppure di uno dei ‘Paesi dell’Europa intesa in senso geografico’, per quanto sopra premesso e considerato che:
- la fonte di finanziamento dell’Avviso pubblico è un Ministero della Repubblica Italiana;
- l’articolo 1 del Codice del Terzo settore indica l’adozione del Codice “ Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”;
si ritiene che le persone giuridiche terze in esame debbano essere persone giuridiche ‘italiane’ o, meglio, enti riconosciuti e normati dalle leggi della Repubblica.

No. Occorre che la Fondazione abbia acquistato la qualifica di ONLUS, ex d.lgs 460/97 ed essere iscritta alla relativa anagrafe unica presso la DRE ovvero di ETS in quanto iscritta al RUNTS

No. Il requisito di iscrizione deve essere posseduto entro la data di scadenza (cfr art.5, co. 3 del Bando) per la presentazione delle domande. A nulla rileva il fatto di aver presentato domanda di iscrizione la quale dovrà essere sottoposta alla relativa istruttoria da parte dell'ufficio competente.

Posto che i soggetti collaboratori non sono partner di progetto e che la loro partecipazione è a titolo gratuito (nel senso che non possono essere destinatari di quote di cofinanziamento), non c'è, in linea di principio, alcuna preclusione al fatto che un ente pubblico o privato possa figurare quale 'soggetto collaboratore' di 2 o più partenariati. Tuttavia, va osservato che dalle attestazioni rese da ogni soggetto collaboratore deve emergere “un concreto impegno a svolgere e realizzare precise 'attività' individuate a supporto di quelle previste dal progetto proposto”: appare evidente che la partecipazione a più partenariati impegnerebbe il soggetto collaboratore a fornire svariate attività di supporto le quali, fra l'altro, sono da individuare in maniera 'precisa' e, in definitiva, coerenti con le attività del ( di quel particolare) progetto per il quale si richiede il cofinanziamento.

E' richiesta la firma del legale rappresentante dell'ente capofila che, si ricorda, è e resta l'unico responsabile dell'intero progetto.

Sono soggetti 'persone giuridiche ' non qualificati come 'partner' né come 'soggetti collaboratori', in quali ultimi devono partecipare a titolo gratuito e, pertanto, non possono essere destinatari, né in via diretta né in via indiretta, di quote di cofinanziamento.
Nella nozione di “delega” devono ricondursi gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati e coordinati aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati del progetto e che costituiscono elemento fondante della valutazione del progetto stesso.
Ciò chiarito, il punto 10 del modello 4 rinvia, per la definizione dei soggetti giuridici terzi delegati al punto 4.2 della Circ. 2/2009, la quale sul punto dispone che le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:
- che si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità.
Non solo; ma il beneficiario deve altresì assicurarsi che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa inerente l’utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).
Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista.
Né rientrano, inoltre, nel caso di affidamento a terzi gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.
Infine, si richiama anche l'attenzione sul fatto che soggetti proponenti devono comunque gestire in proprio le seguenti fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell’intervento formativo o progettuale nel suo complesso.
Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale volontario, dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali avuto particolare riguardo a quanto disposto dagli articoli 33 (Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.) e 36 ( Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (…) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.) del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17).

No. Ai soggetti collaboratori è richiesta una partecipazione a titolo esclusivamente gratuito e, pertanto, non possono essere destinatari, né in via diretta né in via indiretta, di quote di cofinanziamento.

L'articolo 5, co. 3 dell'Avviso stabilisce che il requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partner - per l'intera durata dell'intervento.

Si ritiene in linea di principio applicabile quanto disposto art. 5, co.4 in relazione ai soggetti partner; vale a dire che il soggetto collaboratore può avere sede legale in altra Regione ma anche preferibilmente almeno una sede operativa in Campania anche in considerazione del fatto che l'intervento proposto deve avere una sua significanza e una sua valenza legate al territorio di riferimento.

No. I partner possono essere solo e soltanto Odv, APS e Fondazioni iscritte nei rispettivi registri regionali e , per le sole Fondazioni, all'anagrafe unica delle Onlus o, in alternativa, al RUNTS

Occorre distinguere due casi:
i) se la sede regionale annovera fra i propri soci le 5 sedi provinciali, la risposta è negativa trovando applicazione in via analogica quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in tema di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzi a cui il Comitato in esame è sostanzialmente assimilabile; stabilisce, infatti, l’art. 48, co. 7 che “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale”. Del resto , in sede di compilazione del modello LINEA B Modello2_Partenariato l'ente partner deve dichiarare l'impegno a costituire in caso di ammissione al finanziamento del progetto sopra indicato, a costituire associazione temporanea di scopo con il capofila e gli altri partner di progetto;
ii) se, al contrario, ogni livello (vale a dire: il livello/ente regionale e i 5 livelli/enti provinciali) sono completamente separati, nel senso che nessuno degli enti di vario livello è socio di altro ente del medesimo o superiore livello, allora la risposta è affermativa.

Al momento della presentazione della domanda la condizione di essere soggetto IVA o meno non va documentata. Ovviamente, ciò rileverà ai fini della redazione del piano economico-finanziario e in sede di rendicontazione in quanto l'IVA, se non recuperabile, è considerata spesa eleggibile

In via preliminare pare opportuno chiarire che l'Avviso non pone un limite di valore all'acquisto di un bene durevole nel senso che, in sede di rendicontazione ma anche di predisposizione del piano economico-finanziario, se per il bene acquistato si è effettivamente sostenuta una spesa superiore a € 516,46 va imputata (e, di conseguenza, sarà riconosciuta) soltanto la quota di ammortamento; se, invece, la spesa del bene è pari o inferiore a 516,46, allora essa è interamente eleggibile e si riconoscerà, pertanto, l'intero ammontare della spesa sostenuta.
Il valore di cui sopra è da intendersi, per omogeneità come valore 'unitario' Fanno eccezione le universalità di beni mobili.

Sì. In pratica, la quota di cofinanziamento a carico della PA può essere al massimo di 160.000,00 euro. Non c’è, invece, un limite minimo per detto cofinanziamento regionale

No . Ciò è solo previsto in tema di valore equivalente di lavoro volontario (art. 7, co. 3) e, comunque, nei limiti del 20% del costo complessivo del progetto.

Ciascuno dei soggetti partecipanti al partenariato ha l'obbligo di assicurare i propri soci, aderenti o volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, lett. a) le polizze assicurative devono essere inviate contestualmente con la comunicazione di inizio delle attività se non già prodotte in sede di sottoscrizione dell'atto di convenzione.

Si applicano, in tale ipotesi, quanto disposto dagli artt. 7, co. 5 e, per quanto compatibile, 8, co. 6 dell'Avviso; per cui:
– occorre un ordine di servizio per l' assegnazione del volontario alla specifica attività di progetto;
– elenco dei giorni e orari delle attività svolte (time sheet);
– costo orario previsto dal CCNL (che va specificato) applicato in via diretta, se esistente o, in mancanza, in via analogica;
– tenuta di uno specifico registro delle presenze sottoscritto dal volontario e controfirmato dal legale rappresentante dell'Ente di riferimento.

E' possibile inserirla in corrispondenza del Codice Dettaglio Spesa D.10, D11, etc costituendo un' “Altra voce di costo” che si richiede di indicare in maniera dettagliata/specifica.
Appare utile ricordare che non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista: quindi, gli incarichi in argomento non vanno riportati nella sezione “E” (Affidamento attività a soggetti terzi delegati) che riguarda persone 'giuridiche'

Occorre stabilire a quale scopo l'ente intende noleggiare l'attrezzatura informatica; vale a dire:
– se verrà utilizzata per le attività di segreteria, coordinamento e monitoraggio, allora andrà indicata nella voce Codice di Dettaglio C.2;
– se verrà, invece, utilizzata per il funzionamento e la gestione del progetto, allora andrà indicata nella voce Codice di Dettaglio D.2
In altri termini: è la destinazione d'uso dell'attrezzatura che determina l'inserimento o nella voce C.2 o nella voce D.2

Per ciò che concerne le OdV e le APS vale quanto disposto dagli articoli 33 e 36 del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17), rispettivamente per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale. In particolare:
a) Stabilisce l’art. 33 che “ Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.);
b) stabilisce l’art. 36 che “Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (…) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.) del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17).
Pertanto, è possibile, nei limiti sopra esposti, contrattualizzare anche personale esterno. Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare 2/2009, in particolare il paragrafo “SPESE AMMISSIBILI”, Lettera A3 e lettera B) (SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE)

Sì. Fra i soggetti collaboratori possono sicuramente figurare associazioni non iscritte negli elenchi regionali delle OdV e delle APS nonché i Comuni: l'articolo6, co. 1 del Bando indica chiaramente che fra i soggetti collaboratori possano essere annoverati anche gli enti locali (cfr l'inciso “ compresi gli enti locali”).

Occorre considerare sotto quale veste, dal punto di vista puramente economico-contabile, l'ente impiega le risorse dei volontari; vale a dire:
– se l'ente impiega i volontari a fronte dell'erogazione del rimborso della spesa ex art. 17 d.lgs 117/17, allora il volontario va considerato alla stregua di una risorsa umana tout court la cui spesa (che, come detto, si può configurare solo ed esclusivamente quale 'rimborso') quindi, può essere calcolata e inserita in ognuna delle singole macrovoci che compongono il piano finanziario. Tale spesa è eleggibile;
– se, invece, l'ente impiega volontari ma considera, in relazione a questi, non il rimborso spese bensì il valore equivalente del lavoro volontario, allora, tale valore va calcolato e inserito esclusivamente nella casella 'G2'. Naturalmente, non possono essere contabilizzati in tal caso i 'rimborsi spesa'. Si ricorda che il valore equivalente del lavoro volontario non può superare il 20% del costo complessivo del progetto

No. Possono essere componenti del partenariato soltanto le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri regionali, nonché le Fondazioni già iscritte alla Anagrafe unica delle Onlus

No. Osservato che l'esiguità dell'importo non ne permetterebbe la tracciabilità, tuttavia l'ente potrebbe, ad esempio, sostenere direttamente i costi per soddisfare quei bisogni cui era destinato il gettone di presenza

La quota di cofinanziamento va assicurata dall'ATS nel suo complesso: non rileva se tale quota sia, per accordi interni, onere del solo capofila, di parte o di tutti i partner né rileva, in quest'ultima ipotesi, le determinazione delle quote di ripartizione

La quota di cofinanziamento va assicurata dall'ATS nel suo complesso: non rileva se tale quota sia, per accordi interni, onere del solo capofila, di parte o di tutti i partner né rileva, in quest'ultima ipotesi, le determinazione delle quote di ripartizione

La risposta è affermativa. Naturalmente, in sede di rendicontazione , deve essere data puntuale giustificazione di tale impiego con particolare riferimento al carattere necessario e al nesso funzionale dell'incarico conferito rispetto alle attività progettuali (cfr art. 32 CTS a mente del quale "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta"; e art. 36 CTS per cui "Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati(...) solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'"). Resta fermo il principio per cui OdV e APS devono avvalersi i in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In via preliminare, è bene evidenziare che la voce di spesa 'Risorse umane' compare in riferimento alle caselle A1, B1, C1 e D1. Escludendo il caso di affidamento a terzi, il 'volontario' , come è noto, non può essere in alcun modo retribuito né può intrattenere rapporti di lavoro subordinato o autonomo ovvero ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.(art 17 CTS). Ciò premesso e precisato che l'impiego del 'volontario' costituisce, in ogni caso, impiego di una 'risorsa umana', si possono verificare le seguenti due ipotesi:

a. la prima: al volontario viene riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute. In tal caso, la spesa, perfettamente eleggibile, va computata ai fini della determinazione del costo delle 'Risorse umane' in relazione alle macrovoci "Progettazione" e/o "Promozione" e/o "Funzionamento" . Tuttavia, tale spese non può essere assunta come lavoro equivalente volontario e, quindi, non può essere ricompresa nella voce "G2". In altri termini: il rimborso al volontario è una 'normale' spesa che l'ente dovrà sostenere e che concorre al rispetto del limite percentuale , se previsto, della spesa complessiva per la singola macrovoce ;

b. la seconda: al volontario NON viene riconosciuto alcun rimborso delle spese, bensì viene incaricato (con lettera di incarico) di svolgere determinate e circostanziate mansioni/funzioni/attività per un determinato periodo di tempo (quantificato in ore) che risultino strettamente connesse al progetto: tale costo (figurativo) verrà calcolato in base al CCNL , se esistente, o , per analogia, ad altri CCNL. In tal caso , il costo (seppur figurativo) va calcolato, da un lato, ai fini della determinazione finale dei costi relativi alle 'Risorse umane" di cui alle caselle A1, B1, C1 e D1 ( anche qui, e a maggior ragione, concorrendo al rispetto del limite percentuale , se previsto, della spesa complessiva per la singola macrovoce) e, dall'altro, ai fini della determinazione della compartecipazione dell'ente attraverso il valore equivalente del lavoro volontario (casella G2)

Per ciò che concerne i punti 9a e 9b del "Modello 4" il riferimento alla "Linea B Modello 6" è un refuso : pertanto, tale riferimento è da considerarsi inesistente.