FAQ

Le risposte ai quesiti ricorrenti sono pubblicate in questa pagina, quando disponibili.
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NO. Il Regolamento Regionale n. 1/2010 in materia di Valutazione di Incidenza è stato abrogato alla luce delle disposizioni di cui alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, con Regolamento Regionale n. 8/2020 che, pertanto, trovano applicazione unitamente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali in materia di VIncA approvate con DGR 280 del 30/06/2021 (Allegato Linee Guida, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) ( http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/News_files/news_99).

NO. Con DGR 280 del 30/06/2021 (Allegato Linee Guida, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) . (http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/News_files/news_99) sono state approvate le nuove Linee Guida regionali in materia di VIncA che recepiscono le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" di cui all' "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019). Le disposizioni delle citate Linee Guida trovano applicazione alle istanze presentate alle Autorità competenti (Regione - staff Valutazioni Ambientali oppure Comuni delegati) a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC n. 66 del 05/07/2021 della citata deliberazione. La nuova modulistica e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VincA è reperibile sul sito viavas.regione.campania.it alla pagina ( http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Nuova_Modulisttica_VI)

Le istanze di valutazione di incidenza si presentano accedendo con SPID all’apposito servizio disponibile sul sito https://servizi-digitali.regione.campania.it/ Per un corretto invio delle istanze è possibile consultare, sullo stesso sito di cui sopra, la Guida per la presentazione online delle istanze di valutazione di incidenza e scaricare la modulistica.

NO. Le istanze vanno presentate esclusivamente mediante l’apposito servizio disponibile sul sito https://servizi-digitali.regione.campania.it/

NO. Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza riportano che “non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza” e anche che “Le ‘autocertificazioni’ o ‘dichiarazioni di non Incidenza’, non devono essere accettate”.

Le sopra citate Linee Guida, adottate nell’ambito dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state predisposte nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB)e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

NO. Ad oggi non sono state individuate tipologie di interventi non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 supportate da opportune valutazioni scientifiche e condivise con gli Enti gestori, pertanto l’Ufficio regionale competente in materia di VIncA non ha nessuna facoltà di poter procedere né all’individuazione di criteri generali di assoggettamento alla procedura di VIncA o, viceversa, di esclusione dalla stessa né alla definizione di procedure specifiche per i progetti di trivellazione pozzi per derivazioni.

Resta fermo, dunque, che:

⦁ nel caso in cui le aree oggetto di intervento di trivellazione siano ubicate all’interno del perimetro della Rete Natura 2000 è sempre necessario avviare la procedura;
⦁ nel caso in cui gli interventi di trivellazione siano ubicati esternamente al perimetro della Rete Natura 2000, la responsabilità della valutazione circa l’esistenza di eventuali connessioni dell’intervento con tali aree è in capo al proponente che per tramite di un tecnico in possesso di comprovate competenze scientifiche in materia e sulla base delle caratteristiche progettuali verificherà la possibilità di incidenze dell’intervento sulle aree Rete Natura 2000 più prossime, attivando, se del caso, la procedura presso le Autorità competenti in materia di VINCA formalmente individuate.

NO. Alla luce delle disposizioni di cui alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza con Regolamento Regionale n. 8/2020 è stato abrogato il precedente Regolamento Regionale n. 1/2010 in materia di Valutazione di Incidenza. Pertanto, nelle more dell’individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione previsti dalle citate Linee Guida Nazionali, non sono più consentite esclusioni dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

NO. Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza riportano che “Le ‘autocertificazioni’ o ‘dichiarazioni di non Incidenza’, non devono essere accettate”.

NO. I due nuovi strumenti di semplificazione introdotti dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza - gli screening di incidenza sito-specifici o pre-valutazioni (par. 2.3 delle Linee Guida nazionali) e le Condizioni d’Obbligo (par. 2.4 delle Linee Guida nazionali) - al momento non sono stati ancora definiti.Pertanto, alla luce delle disposizioni delle richiamate Linee Guida e nelle more dell’individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione citati, resta la necessità di assoggettare a Valutazione di Incidenza tutti i piani, programmi, opere e interventi che possono avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000.

Con Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019.

In tale documento al paragrafo 1.8 al punto relativo all’Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VIncA si legge che “I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente per la VIncA. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità VIncA acquisisce il “sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale (…)”.
Al paragrafo 2.7 relativo allo screening si legge che “Il sentito, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all’Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l’Autorità competente per la VIncA” e al paragrafo 3.6 relativo alla Valutazione Appropriata è stabilito che “La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l’Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti)”.

Le Linee Guida sopra citate prevedono, dunque, espressamente che il sentito debba essere rilasciato da tutti gli Enti gestori dei Siti Natura 2000.Gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 sono stati definiti con D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019.

NO. Con decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 maggio 2019 e del 27 novembre 2019 tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

L.R. n. 16 del 07/08/2014, art. 1 commi 4 e 5;
L.R. n. 26/2018 recante Semplificazione in materia di Valutazione di Incidenza, art. 4, comma 1;
L.R. 31/2021 recante Modifiche normative in materia di urbanistica, art. 28, comma 1;
“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza” approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018;
D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 “Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 E 4. Aggiornamento delle "Linee Guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania".

La richiesta va presentata mediante inoltro allo Staff 50 17 92, all’indirizzo pec staff.501792@pec.regione.campania.it, del modello disponibile sul sito dedicato alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Nuova_Modulisttica_VI compilato in ogni sua parte e completo di firma e copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Ente nonché di tutti i suoi allegati.

Esclusivamente i comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
Le funzioni in materia di valutazione di incidenza possono essere svolte anche in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l’articolazione funzionale prevista dalla norma; in questo caso il Comune deve dimostrare di essersi associato (secondo i termini di legge) con altri Comuni ai fini dell’esercizio della competenza in materia di Valutazione di Incidenza e deve indicare l’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza ovvero di aver individuato a tal fine l’Ufficio di un altro soggetto pubblico.

La convenzione – il cui schema deve essere approvato con atto ufficiale da parte del Comune richiedente l’esercizio della delega - deve:
• essere aggiornata alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza e all’art. 28, comma 1 della L.R. 31/2021 recante Modifiche normative in materia di urbanistica;
• essere aggiornata al “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza” approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018 (che sostituisce, quindi, la precedente D.G.R. n. 62 del 23/02/2015);
• essere aggiornata alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 “Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 E 4. Aggiornamento delle "Linee Guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania";
• precisare che sarà il Comune delegato ad emettere e sottoscrivere le determine inerenti ai provvedimenti di Valutazione di Incidenza riguardanti il proprio territorio;• indicare i rapporti tra le parti costituite;
• riportare la durata in carica della Commissione dei tre esperti (se già nominata);
• riportare che ogni variazione della Commissione, come ad esempio la sostituzione degli esperti, dovrà essere opportunamente e tempestivamente comunicata allo Staff 50 17 92 dal Comune delegato;
• riportare che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6 delle Linee Guida approvate, da ultimo, con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 “Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 E 4". Aggiornamento delle "Linee Guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" e alla opportuna collaborazione istituzionale con lo Staff Tecnico – Amministrativo Valutazioni Ambientali ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione.
Deve essere inoltre trasmessa allo Staff 50 17 92 tutta la documentazione relativa alla nomina della Commissione dei tre esperti preposta alle istruttorie tecniche delle istanze di Valutazione di incidenza, con espressa indicazione della durata in carica della stessa e copia dei curricola dei suoi componenti.

SI. Affinché sia possibile continuare ad esercitare la delega in materia di VI anche rispetto alle ZSC (ex SIC) e ai pSIC è necessario presentare apposita istanza di ESTENSIONE DELLA DELEGA ai sensi dell’Art.4 co. 2 della L.R. 26/2018 mediante l’apposito Modello Istanza estensione deleghe debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Ente e corredato dalla dichiarazione inerente il trattamento dei dati personali-privacy e da copia del documento di identità in corso di validità.

La delega decade in parte restando valida solo per le ZPS. Per eventuali interventi ricadenti in ZSC, in caso di mancata estensione della delega, la procedura di VI viene effettuata dallo STAFF 50 17 92 in quanto Ufficio competente in materia di Vinca.

Al competente Ufficio Regionale. Al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell’art. 6.2 della Direttiva “Habitat”, in ottemperanza alle disposizioni di cui al parag. 1.9 delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019, restano di competenza regionale le valutazioni relative a P/P/P/I/A ricadenti in territori appartenenti a due o più enti comunali, seppure alcuni o tutti risultassero provvisti di delega.