FAQ

Le risposte ai quesiti ricorrenti sono pubblicate in questa pagina, quando disponibili.
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Tutti i titolari di strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta) e alle attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicate nella regione Campania e in possesso del Codice Unico regionale Strutture Ricettive - CUSR della propria attività

Essere in possesso dell’identità digitale (SPID, CIE, CNS)
Essere a conoscenza del CUSR e dei dati della propria struttura, in particolare quelli catastali (categoria catastale, foglio, particella, subalterno) come da visura catastale aggiornata
Se attività imprenditoriale, essere a conoscenza del codice ATECO

L’aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive e alle attività locazioni brevi è necessario per poter trasmettere, ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e del Decreto ministeriale prot. 16726 del 6 giugno 2024, il set di informazioni richieste, alla BDSR - Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive ai fini della generazione del CIN – Codice Identificativo Nazionale. In particolare la piattaforma nazionale del Ministero (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) richiede che lo Spid del richiedente sia associato al codice fiscale o alla partita iva della struttura ricettiva o dell’attività di locazione breve.

Si dovrà contattare il SUAP del Comune ove è ubicata la struttura per l’assegnazione del codice regionale o per sollecitarne il rilascio (informazioni sul CUSR sono reperibili al seguente link: https://regione.campania.it/regione/it/tematiche/codice-unico-strutture-ricettive-cusr)

La struttura non è stata registrata dal Comune. Soltanto se in possesso di CUSR si potrà accedere al servizio digitale

In questo caso è indispensabile acquisire i dati del titolare/responsabile dopo accesso con SPID/CIE, inserimento del CUSR e sottoscrizione di autodichiarazione ai sensi di legge. Le informazioni fornite saranno sottoposte a verifica.

In questo caso è indispensabile acquisire i dati del titolare/responsabile dopo accesso con SPID/CIE, inserimento del CUSR e sottoscrizione di autodichiarazione ai sensi di legge. Le informazioni fornite saranno sottoposte a verifica.

Secondo le disposizioni nazionali citate nella domanda, devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali). Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/